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    Per Metta Curiello e Re sono colpevoli

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    In data 26 luglio 2010 il sottoscritto avv. Franco Metta procedeva ad inoltrare formale esposto, presso codesto ufficio nonché presso la PREFETTURA DI FOGGIA, in ordine alla mancata celebrazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerignola previsto per il 23 luglio 2010. La riunione dell’assise comunale era stata indetta rispettivamente alle 19:30,
    per la prima convocazione, ed alle 20:30, per la seconda. Il luogo prescelto per la riunione consiliare del 23 luglio 2010, non coincise con la normale sede del Consiglio Comunale presso Palazzo di Città, ma venne individuato all’aperto nel quartiere periferico “Macello”. In apertura dei lavori, alle 19:30, il segretario comunale, dott. Filippo Re, non procedeva all’appello nominale dei consiglieri presenti per verificare il numero legale necessario alla regolare costituzione dell’organo consiliare. Si aggiunga, inoltre, come inspiegabilmente alle 20:40 il Presidente del Consiglio Comunale – sig. Natale Curiello -, sempre senza procedere ad alcun appello od a qualsiasi altro atto formale che accertasse la presenza dei consiglieri, comunicava a tutti i presenti che il Consiglio Comunale non si sarebbe tenuto. A seguito dell’esposto del 26 luglio 2010 il PREFETTO DI FOGGIA, dott. Nunziante, si attivava prontamente per accertare quanto accaduto chiedendo al Sindaco di Cerignola “ … copia del verbale della seduta redatto da parte del Segretario Generale nella giornata del 23/7/2010 nella rigorosa osservanza del principio sulla trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, nonché una dettagliata e circostanziata relazione da parte del Presidente il locale civico Consesso su quanto verificatosi nella giornata del 23/7/2010 nell’intervallo temporale intercorso tra le 19,30 (orario di disposta convocazione della seduta consiliare) e le ore 21,00 (orario indicato dal Segretario Generale nella certificazione del 3/8/2010)”. Il PREFETTO in persona, a seguito dell’analisi della documentazione richiesta al Comune di Cerignola, in data 15 ottobre 2010 procedeva a censurare il comportamento del Presidente del Consiglio Comunale evidenziando come vi fossero state “… anomalie e irritualità per ciò che concerne l’osservanza di talune disposizioni normative regolamentari sul funzionamento del Consiglio Comunale, segnatamente alle operazioni preliminari e prodromi che all’eventuale svolgimento dei lavori, con conseguente mancata attività di verbalizzazione delle stesse da parte del Segretario Generale dell’Ente”(doc.1). Le anomalie e le inosservanze riscontrate nella comunicazione prefettizia del
    15.10.2010 sono relative:

    1) al differimento dell’orario di svolgimento del Consiglio Comunale, non formalmente e preventivamente portato a conoscenza di tutti i consiglieri comunali;
    2) alla scelta di far svolgere il Consiglio Comunale all’aperto ovvero in un luogo diverso dalla sede comunale ex art. 4 del Regolamento del Consiglio Comunale;
    3) alla mancata indicazione nell’avviso di convocazione del Consiglio Comunale datato 19 luglio 2010 dei motivi d’eccezionalità legittimanti la celebrazione all’aperto dello stesso (doc.2);
    4) alla mancata verbalizzazione di quanto accaduto in data 23 luglio 2010 e di tutte le iniziative che il Presidente del Consiglio Comunale ha riferito di avere assunto quale attività preliminare e propedeutica ai lavori consiliari che si sarebbero dovuti svolgere in tale data;
    5) all’appello “informale” effettuato dal segretario comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale per individuare i consiglieri comunali presenti (come riportato nella relazione del 30 settembre 2010 a firma del Presidente del Consiglio Comunale trasmessa agli uffici prefettizi)(doc.3)
    Le condotte poste in essere dal segretario comunale, dott. Filippo Re, e dal Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Cerignola, sig. Natale Curiello, integrano il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.. La disposizione normativa citata, infatti, contiene tutti gli elementi fattuali rinvenibili nel caso di specie laddove prevede che “ Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la  reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere
    di rilevante gravità”. Preliminarmente appare lapalissiana qualsiasi considerazione giuridica afferente il ruolo rivestito dal dott. Re e dal sig. Curiello quali soggetti attivi del reato di abuso d’ufficio. Il segretario comunale ed il Presidente del Consiglio Comunale, infatti, sono da considerarsi entrambi “pubblici ufficiali” che, durante tutte le fasi del Consiglio Comunale, esercitano i poteri e le funzioni conferitegli dalla legge. Lo svolgimento di quest’ultime deve essere, però, in linea con quanto le leggi statali ed il regolamento dell’ente locale prevedono. Le violazioni delle normative citate, produttive di danni ingiusti in capo ad altri soggetti, possono far sorgere specifiche responsabilità penali a carico di coloro che ne hanno determinato l’inosservanza. Il sig. Curiello ed il dott. Re, infatti, non hanno rispettato né il T.U.E.
    L., la legge di riferimento, né il Regolamento del Consiglio Comunale come puntualmente evidenziato dal PREFETTO DI FOGGIA. Si consideri che la giurisprudenza di legittimità nell’interpretare la natura giuridica delle fonti regolamentari richiamate dall’art. 323 c.p. ha sancito che “I regolamenti comunali adottati ai sensi del d.lgs. 18 agosto n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per disciplinare l’ordinamento degli uffici e la dotazione organica, devono essere annoverati tra le fonti regolamentari la cui violazione può integrare il reato d’abuso d’ufficio”(Cass. pen., sez. VI, sent. N. 26175/09). È doveroso evidenziare che la condotta del Presidente del Consiglio Comunale di Cerignola laddove è stata inottemperante al Regolamento del Consiglio Comunale ha determinato, di riflesso, l’inosservanza degli artt. 38, comma 2 e 39, comma 4, del d.lgs. n. 267/00.  Tali considerazioni si desumono dal portato letterale dell’art. 38, comma 2 d.lgs. n. 267/00 il quale stabilisce che “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”. L’assenza dell’appello nominale dei consiglieri comunali presenti ha determinato, quindi, il mancato accertamento del numero legale necessario per stabilire la validità della seduta. Si aggiunga, inoltre, che l’ art. 39, comma 4, d.lgs. 267/00 stabilisce che “Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e
    preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”. La mancata indicazione, nell’avviso di convocazione del 19 luglio 2010, dei motivi afferenti la scelta di un luogo aperto per la celebrazione del Consiglio Comunale è da reputarsi condotta posta in violazione non solo dell’art. 4 Regolamento del Consiglio Comunale ma anche della norma da ultimo citata. A conferma di quanto detto si consideri, infine, il portato normativo dell’art. 47, comma 2 del regolamento citato. Tale disposizione prevede espressamente non solo che l’adunanza consiliare si tenga all’ora fissata nell’avviso di convocazione, ma soprattutto che il numero dei presenti venga accertato mediante l’appello nominale eseguito dal segretario generale ed i cui risultati vengano annotati a verbale. La condotta del segretario comunale, inoltre, non è stata in linea neanche con l’ultima parte delle norma da ultimo menzionata. C’è stata, come detto in precedenza, una mancata verbalizzazione di tutte le operazioni procedimentali svolte il 23 luglio 2010. Va ribadito che sia la legge sia il Regolamento del Consiglio Comunale, oltre
    a non consentire “un appello informale” dei consiglieri presenti, impongono la verbalizzazione di tutto ciò che accade durante la fase di costituzione e di celebrazione dell’adunanza comunale anche quando non si raggiunga il quorum costitutivo sufficiente alla costituzione della stessa. L’ art. 47, comma 3, ha infatti espressamente disciplinato l’ipotesi afferente la mancanza del numero legale necessario alla costituzione dell’organo consiliare. Qualora infatti, a seguito di specifico appello, venga constatata la mancanza del numero dei consiglieri sufficienti per la celebrazione del Consiglio Comunale il Presidente dell’organo deliberativo ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta. Il PREFETTO DI FOGGIA ha affermato nella relazione del 15 ottobre 2010 che “Nella circostanza non è risultato essere stato redatto dal Segretario Generale dell’Ente, su indicazione del Presidente alcun verbale al riguardo, non potendosi ritenere giustificabili le considerazioni ex post formulate dal Presidente con la relazione soprarichiamata circa le operazioni di verifica avviate dalle ore 19,50, gli anomali e irrituali convulsi contatti telefonici per contattare i Consiglieri, nonché da ultimo l’appello informale effettuato dallo stesso per individuare i Consiglieri presenti”. Il verbale di seduta è un atto necessario, sia all’espletamento dell’eventuale azione di autotutela in presenza di un avviso di convocazione nullo, sia a certificare la formale convocazione di un organo istituzionale. La comunicazione prefettizia del 15 ottobre 2010 ha evidenziato come “… una ingiustificata omessa formale verbalizzazione di un accadimento – qualunque sia l’esito manifestato e comunque conseguente ad una formale convocazione di pubblica riunione di un Organo istituzionale – venga, di fatto, a ledere non solo le disposizioni sulla trasparenza e buon andamento amministrativo dell’Ente, ma, nel caso di specie, anche le prerogative di quei Consiglieri presenti ed interessati a vedersi riconosciuta, comunque, la propria presenza nei luoghi, nonché negli orari dell’apposita convocazione e da far valere eventualmente dagli stessi per ogni consentita finalità riconosciuta dalla legge”. Quest’ultimo inciso individua quello che è il “danno ingiusto”richiesto dal fatto tipico ex art. 323 c.p.. I consiglieri comunali presenti hanno subito un danno ingiusto (contra jus) rinvenibile nella lesione: – della loro specifica a che l’ente locale decida nel pieno rispetto della legge; – del riconoscimento della loro presenza presso i luoghi in cui si doveva celebrare la seduta dell’adunanza consiliare, in modo da non poter utilizzare la stessa per le finalità sancite dalla legge; – della percezione dell’indennità stabilita dal Regolamento del Consiglio Comunale per la alla partecipazione alle sedute dell’organo consiliare. A corroborare quanto esposto si consideri l’orientamento del giudice di legittimità laddove ha affermato che “Ai fini dell’integrazione del reato d’abuso d’ufficio è necessario che sussista la c.d. doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale o del danno arrecato, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta”(Cass. pen., sez. VI, sent. n. 2754/09). Le censure prefettizie, quindi, denotano ampie responsabilità in capo al segretario comunale, dott. Filippo Re, che ha omesso la verbalizzazione e non ha, di fatto, fornito il suo apporto giuridico- amministrativo terzo ex art. 97, comma 2 d.lgs. n. 267/00. Le funzioni precipue del segretario comunale e del Presidente del Consiglio Comunale sono state, pertanto, piegate a scopi diversi da quelli della legge. Per mere vicissitudini politiche entrambi i soggetti non hanno garantito la terzietà ed il rispetto delle prerogative dell’organo istituzionale come stabilito dalla legge nazionale e dal regolamento comunale. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha più volte ribadito che “In tema d’abuso d’ufficio, anche precedentemente alla modifica dell’art. 323 c.p. in base alla l. n. 324 del 1997, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato è richiesto che l’abuso si realizzi attraverso l’esercizio da parte del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione ad esso attribuita”(Cass. pen. , sez. II, sent. n. 7600/06).Per quanto sopra chiedo che si proceda ad inoltrare formale citazione diretta a giudizio per il reato di cui all’art. 323 c.p. o per i reati cha l’ill.ma S.V. vorrà ravvisare nelle condotte indicate.

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