Riportiamo integralmente il comunicato di risposta all’avv. Metta del Consigliere Michele Allamprese, il quale precisa la leggittimità del Consiglio Comunale del 25 luglio. Si legge:
Mi corre l’obbligo di intervenire, come dire, per fatto personale oltre che per amore del diritto, atteso che il consigliere comunale Metta, nel preannunciare il ricorso al TAR al fine di annullare i deliberati del consiglio comunale di domenica scorsa, mi ha attribuito al regia occulta delle procedure di notifica delle convocazioni del consiglio comunale tenuto domenica 25 luglio 2010.
Innanzitutto, il fatto personale.
Il Consigliere Metta mi definisce enfant prodige dell’avvocatura cittadina (e di tanto lo ringrazio) ma anche fresco di studi per il finalmente superato esame di stato.
Qualche precisazione.
L’ esame di stato l’ho superato due anni fa, alletà di 31 anni, e dopo il canonico periodo di praticantato. Oggi ho uno studio tutto mio con risultati direi soddisfacenti.
Il Consigliere Metta forse non sa che i tempi sono cambiati da quando Lui, alla mia stessa età, era ancora dipendente di un importante studio posto nelle vicinanze del Carmine, con funzioni intellettuali ma anche manuali.
Il settantenne Metta, forse mal consigliato dalle false informazioni di chi è costretto ad interporre tra una frase e l’altra, e dato che sono avvocato posso immaginare che lo faccia per autocapacitarsene, dovrebbe avere maggiore rispetto di chi, pur avendo meno della metà dei suoi anni, ha già numerose pubblicazioni su Altalex(che non è consigliere Metta un farmaco per la demenza senile ma il più noto sito internet di divulgazione giuridica).
Veniamo al merito della questione.
Non sono io il segretario comunale, né tantomeno il messo notificatore. Tuttavia accetto la sfida del consigliere Metta e, apertis verbis, dico che non concordo assolutamente con le conclusioni dello stesso Metta circa la irregolarità del Consiglio.
Il Consiglio comunale di domenica 25 luglio è stato regolarmente convocato e le delibere adottate sono tutte valide.
Il consigliere Metta, infatti, IGNORA che fonte giuridica della disciplina delle modalità di convocazione è il regolamento comunale, come previsto dallart. 38 II comma del D. Lgs 267/2000. Tanto in evidente ossequio al principio di rango costituzionale di autodisciplina dell’ente comunale ex art. 114 costituzione.
Ebbene, il nostro regolamento disciplina allart. 44 comma IX la modalità di consegna dellavviso di convocazione al consigliere comunale.
Il suddetto articolo, prevede, un mero riferimento e non un rinvio sic et simpliciter allart. 140 del codice di procedura civile, laddove, dopo aver stabilito che l’ avviso è consegnato in caso di irreperibilità ai sensi dellart. 140 cpc, statuisce che si intende effettuata (la notifica) nel giorno di affissione dellavviso deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.
Il Consigliere Metta, ERRANDO, interpreta il comma come un mero rinvio allart. 140 ignorando il capoverso che stabilisce una modalità propria e non surrogata di perfezionamento della notifica.
Conseguenza logico-giuridica di detto assunto è che la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14/01/2010 ( e non del 10/01/2010 come il distratto Metta scrive) può incidere sullart. 140 cpc ma non sul regolamento consiliare e sul capoverso che dispone la perfezione della notifica al momento dellaffissione dell’avviso dietro la porta dei consiglieri dormiglioni o balneari e la spedizione della raccomandata.
A ciò si aggiunga che le norme vanno sempre contestualizzate, in ossequio al principio della interpretazione sistematica. Se il regolamento consente la convocazione durgenza 24 ore prima della seduta, può mai prevedere la modalità di convocazione con termine sospeso di 10 giorni in caso di irreperibilità del consigliere?
Il Consigliere Metta, poi, e ad ulteriore riprova della superficialità della sua tesi cui voglio convincermi non creda fino in fondo- IGNORA che criterio principe di interpretazione delle norme della nostra civiltà giuridica è quello letterale. Ebbene, è ovvio ed evidente che la norma letteralmente prevede un sistema di notifica ad hoc, seppur mutuato dallart. 140 cpc ma che non può seguirne le sorti in ordine alle interpretazioni costituzionali.
Infine, se il Consigliere Metta avesse letto il regolamento avrebbe scoperto che l’ art. 2 del medesimo consente al consigliere comunale di istruire la procedura di interpretazione autentica del regolamento. Ben può il Consigliere Metta promuovere detta procedura che, in caso di sua inerzia- ben sarà contenta di promuovere la maggioranza nella prossima adunanza consiliare ex. art. 2 IV comma del regolamento (non letto dal consigliere Metta).
Mi per..metto di dare un Consiglio al capogruppo (ombra) Metta: non faccia ricorso al TAR. Le brutte figure, a 70 anni, sono ancor più cocenti che a 30 .
Metta comunque mi sa che cita una sentenza della Corte di Cassazione, che dovrebbe essere “superiore” rispetto al regolamento comunale.
Ciò nonostante le beghe legali risolvetele tra avvocati, a noi interessa il resto, la politica!