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    La Cicogna: “il Tar respinge? Falso! Facciamo chiarezza sul ricorso…”

    Pubblicato il

    Numerosi sono stati gli articoli pubblicati sul ricorso del nostro Consigliere Specchio contro il Comune di Cerignola. Numerose, in questi giorni ,le notizie di una presunta sentenza.

    Così riporta “virgolettato”, un’intervista del “Quotidiano di Foggia”pag. 9 del 24 settembre 20 10, al sempre sincero Giannatempo.

    è una sentenza che testimonia, caso mai ce ne fosse stato bisogno, la correttezza e la trasparenza…bla bla bla…

    Ma di quale sentenza stiamo parlando???

    NON è STATA EMESSA NESSUNA SENTENZA.

    La sospensiva per un ricorso al TAR viene concessa qualora l’esecuzione di un atto amministrativo, per il quale si ricorre, possa causare danni gravi e irrecuperabili, ossia non risarcibili.

    Nella fattispecie, non ricorrono tali condizioni. La decisione assunta dal TAR nel merito, pertanto, non è una espressione di giudizio al ricorso presentato.
    E’una decisione legittima e prevedibile.

    La sentenza dev’ essere ancora emessa.

    L’intervista poi si conclude così: “…per l’ennesima volta, è stato clamorosamente sconfessato”.

    Credo, caro Sindaco, che quando pronunciava queste parole,lei si trovasse davanti ad uno specchio, e che la sua immagine riflessa le diceva appunto: “…per l’ennesima volta, sei stato clamorosamente sconfessato Giannatempo.”

    Attendiamo la sentenza con tranquillità a prescindere dall’esito.

    Rino SANTORUFO, M.P. “la Cicogna”

     

    1 COMMENT

    1. Riportiamo di seguito una nota dell’Avvocato Metta che contribuisce, speriamo, a chiarire la questione sul ricorso al Tar, almeno dal punto di vista del Movimento Politico La Cicogna.

      Mia nonna diceva:
      “ A lavar la testa agli asini,si sprecano acqua e sapone”.
      Ma visto che questi asini incontinenti non smettono di ragliare, sprechiamola
      questa acqua e questo sapone!
      IL TAR PUGLIA NON HA DATO TORTO ALLA CICOGNA.
      Chi dice questo da comune cittadino, è disinformato e va informato
      correttamente.
      Chi lo dice essendo un laureato in legge o un amministratore pubblico è un
      perfetto incompetente.
      Il TAR non ha concesso la sospensiva e ha fatto benissimo;
      l’ha fatto con una ordinanza, motivata in maniera ineccepibile.
      Spiego.
      Lamenta il consigliere comunale Specchio di non aver ricevuto ritualmente l’
      avviso di convocazione del consiglio comunale e sostiene che ciò gli ha
      procurato il danno di non aver potuto esercitare il proprio ruolo di
      consigliere comunale nella seduta del 25 luglio.
      Risponde il TAR:
      della sussistenza del danno lamentato discuteremo quando sarà deciso il merito
      del ricorso;
      nego la sospensiva ( che è un provvedimento di cautela),perché non c’è più
      nulla da cautelare,in quanto il danno, comunque, si è già verificato.
      Nel senso, ovvio per tutti i non duri di comprendonio, che ormai la seduta si
      è celebrata e attraverso il provvedimento di cautela non posso più – io TAR –
      impedire il danno o l’aggravamento dello stesso.
      E’ evidente come la questione di merito,quella essenziale, sia rimasta
      impregiudicata.
      Sarà decisa quando,fissata la discussione del ricorso, si stabilirà se le
      prerogative di consigliere comunale dell’avv. Specchio sono state o meno
      violate.
      Chiaro?
      Credo a tutti,fuorché ai “raglianti”.
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      Se così è – ed è così – perché il ricorrente ha chiesto la “sospensiva”?
      L’ha chiesta perché la richiesta di sospensiva consente,se proposta, di
      richiedere in Camera di Consiglio e senza fissazione di una nuova udienza, la
      sentenza in forma semplificata,che abbrevia i tempi del giudizio.
      E’ accaduto che,notificato il ricorso il 31 agosto scorso, sia entrato in
      vigore il 16 settembre successivo il nuovo codice amministrativo.
      Che prevede,per la sentenza in forma semplificata,un termine – non previsto
      prima della “novella” – di 20 giorni tra notifica del ricorso e discussione
      dello stesso per una sentenza semplificata.
      Venti giorni che,alla data della udienza camerale, erano trascorsi sul
      calendario, non erano trascorsi giuridicamente,perché nel periodo 1 agosto \ 15
      settembre, i termini legali sono sospesi ( sospensione feriale).
      Ecco perché l’espediente procedurale di chiedere la sospensiva per trasformare,
      in Camera di Consiglio,questa richiesta in quella che ci premeva della sentenza
      in forma semplificata, non s’è potuto realizzare.
      Tutto qua.
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      E ora?
      Il ricorso sarà deciso nell’apposita udienza che il TAR fisserà secondo il suo
      ordinario calendario:
      cioè tra almeno sei mesi; al massimo tra undici \ dodici mesi.
      Ha motivo di essere soddisfatta di questo l’amministrazione comunale?
      Affatto!
      La validità della riunione del Consiglio Comunale del 25 luglio resta sub
      iudice.
      Restano,dunque, esposte al rischio dell’annullamento sia la delibera di
      adozione del piano di lottizzazione Santa Barbara, sia l’approvazione del PRIE
      – piano per l’eolico -, sia – infine – l’approvazione del Piano sociale di
      zona.
      Dare esecuzione a queste delibere,essendo sub iudice la validità della
      riunione del Consiglio Comunale che le ha adottate,è un bel problema per l’
      amministrazione.
      Se nel frattempo dovesse essere definitivamente approvata la lottizzazione,
      questa sarebbe travolta da un esito favorevole al ricorrente della decisione di
      merito.
      Lo stesso dicasi per gli atti conseguenti.
      Concederà permessi di costruzione a Santa Barbara l’amministrazione,con il
      rischio che tutto,poi,compresi i permessi stessi, venga travolto dall’esito
      infausto della decisione del ricorso?
      A chi venderanno i lotti edificabili i lottizzanti,se gli acquirenti sapranno
      che il loro acquisto potrebbe essere vanificato nelle sue finalità edilizie
      dalla decisione del Tar?
      Consegnerà il lottizzante Cianci il terreno destinato alla Diocesi,sapendo che,
      perso il ricorso, la lottizzazione sarebbe tutta da rifare?
      E se i privati fossero tanto coraggiosi da correre il rischio e se,poi, il
      rischio divenisse danno reale, a chi si rivolgerebbero i privati, se non all’
      amministrazione, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’
      annullamento della seduta e delle delibere adottate in quella seduta ?
      Annullata tra – diciamo 10 mesi – la delibera di adozione del Piano Sociale di
      Zona, questo tempo,decorso inutilmente, non metterebbe ulteriormente in
      difficoltà l’amministrazione,che già aveva accumulato ritardi?
      E l’assessore al sociale della Regione,accumulatosi questo ulteriore e
      colpevole ritardo, non avrebbe allora il diritto \ dovere di commissariare il
      Comune per gli adempimenti relativi?
      Ed ancora.
      Se – e dico se – la Regione approvasse il PRIE,le società interessate all’
      eolico saranno tanto temerarie da cominciare ad investire,con il rischio di
      vedere annullata la delibera di adozione del PRIE stesso?
      Gioisce il Sindaco e zompetta al ritmo dell’ iho – iho – iho.
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      Giannatempo dovrebbe sapere, sulla propria pelle, che le partite giudiziarie
      non finiscono al primo tempo,perché c’è sempre un tempo secondo.
      Nella fattispecie nemmeno di primo tempo si può parlare.
      Quel iho – iho – iho che si sente equivale all’esultanza di un tifoso,perché
      al primo minuto di gioco la propria squadra si è vista assegnare un calcio d’
      angolo …………..
      Iho – Iho – Iho.
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      Con fiducia immutata – quindi,con grande fiducia – aspettiamo il risultato
      finale:
      l’esito – accoglimento o rigetto – del giudizio.
      Una ultima osservazione: questa da vecchio avvocato; vecchio e – dunque –
      esperto.
      Solitamente il TAR,quando respinge una istanza cautelare, condanna il
      ricorrente alle spese della fase cautelare: 2 \ 3 000 euro, di solito.
      Qui che ha deciso il TAR sulle spese?
      Compensate!
      Agli intelligenti questo solo dato dovrebbe dire qualcosa.
      Agli intelligenti ……… però ………….!
      Cerignola,24 settembre 2010.
      FRANCO METTA
      PRESIDENTE DEL MOVIMENTO POLITICO
      “ LA CICOGNA”.

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