Il gruppo consiliare del Movimento Politico “La Cicogna” espone che, in un comunicato stampa datato 14 maggio 2010 l’Amministrazione Comunale di Cerignola comunicò che il Comune di Cerignola aveva stipulato e,successivamente, chiuso contratti finanziari,cosiddetti “swap”. Tale informazione confermava quanto a questo gruppo consiliare constava dalla lettura della relazione redatta nel novembre 2004 dalla Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato della Repubblica, avente ad oggetto l’analisi del fenomeno dell’indebitamento in un campione di enti locali. Nella suddetta relazione, stigmatizzando “l’eccesso di debito” , a pagina 13 si indicavano, tra gli enti che “espongono un più elevato capitale swappato”, tra gli altri, il Comune di Cerignola, esposto per 46,9 min. Anche se le operazioni di cosiddetta ristrutturazione del debito sono state chiuse nel 2006, all’esponente gruppo consiliare è parso utile,opportuno e necessario sottoporre ad attenta valutazione l’operazione finanziaria in argomento al fine di stabilire con certezza quali siano stati gli esiti dell’intera operazione in derivati.
S i osserva
Il primo tema di approfondimento riguarda le MODALITA’ DI SCELTA DELL’UNICREDIT QUALE CONTROPARTE CONTRAENTE. Procedendo a valutazione su questo tema si osserva. Dalla delibera n.327 del 24 ottobre 2001 sembrerebbe evincersi che in data 3 ottobre 2001, sia stata la Unicredit Banca ad illustrare i termini tecnici dell’operazione, a seguito di quelli che possono evincersi come contatti già in atto tra tale istituto e l’amministrazione comunale di Cerignola. Contatti – è opportuno precisarlo sin da ora – aventi ad oggetto la trasformazione del proprio indebitamento (ristrutturazione del debito), allo scopo di ottenere risparmi in termini di interessi pagati, mediante operazioni aventi BASSO PROFILO DI RISCHIO. Ciò precisato, tornando alla fase di individuazione della parte contraente, va messo in rilievo che – a fronte di trattative pacificamente già in corso con la Unicredit Banca, il Comune di Cerignola in data 15 ottobre 2001, emise la nota n. 3238, con la quale si invitavano anche altri istituti di credito a proporre ipotesi di contratti derivati. “ENTRO CINQUE GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTE PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO”: così testualmente nella nota. NESSUNA SORPRESA,DUNQUE, SE L’UNICO ISTITUTO DI CREDITO IN GRADO DI FORMULARE UNA PROPOSTA IN SOLI CINQUE GIORNI SIA RISULTATO ESSERE LA UNICREDIT BANCA,CON LA QUALE ERANO GIA’ IN AVANZATO STATO LE TRATTATIVE E LE CONSULTAZIONI A TALE FINE. La disciplina relativa alla contabilità pubblica, che è cogente per tutti gli enti pubblici impone che la scelta di qualsiasi contraente e,quindi,anche di un intermediario finanziario avvenga per il tramite di procedure selettive di natura concorsuale. Che prevedano – cioè – una selezione tra le molteplici proposte. E’ così che si individua il miglior proponente,specialmente in occasione di una operazione diretta alla ristrutturazione del debito. LA MANCATA EFFETTUAZIONE DI UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA O DI ALTRO TIPO DI CONFRONTO CONCORRENZIALE SUL LIBERO MERCATO COSTITUISCE UNA GRAVE IRREGOLARITA’ CONTABILE. ANCOR PIU’ GRAVE E RILEVANTE PER QUANTO IN APPRESSO SI DIRA’. DISTORTO UTILIZZO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO PER FINALITA’ NON CONSENTITE. Come sopra evidenziato la finalità dell’operazione, chiaramente dichiarata nella citata delibera n. 327 del 24\10\2001, era quella di rimodulare e ristrutturare il debito, beneficiando di un risparmio in termini di interessi passivi con una operazione che fosse finanziariamente a basso profilo di rischio. La stipula di un contratto derivato,invece, costituisce inevitabilmente l’ipotesi di operazione finanziaria ad altissimo rischio. Non solo. Il debito che il Comune aveva con la Cassa Depositi e Prestiti era a tasso fisso, non a tasso variabile. Nessuna esigenza di copertura dal rischio costituito dal rialzo dei tassi di interesse consigliava una simile operazione. Perché, dunque, fu realizzata? Con improntitudine lo dichiara il testo del comunicato stampa già citato. “…..sopperire ad una ormai cronica situazione di il liquidità”. Una vera enormità. La legge n. 448 del 2001 prescrive, invece, che gli enti che stipulano contratti derivati non possano utilizzare l’up front per sopperire a situazioni di il liquidità. L’utilizzazione dello strumento finanziario di cui parliamo è limitata dalla legge a casi ben circoscritti e subordinato a vincoli precisi,che gli enti locali sono chiamati a rispettare nelle operazioni di ristrutturazione del debito. Queste operazioni debbono avere obbligatoriamente il fine di gestire il debito, non già di mettere in atto improvvide finalità speculative. Il primo intervento finanziario di ristrutturazione fruttò un up front di ben 2.788.867,26, usato dal Comune di Ceringola per fare cassa. Per sopperire a spese correnti, per coprire altri debiti, per approviggionarsi di liquidità. Non considerando le conseguenze negative. Che sono l’oggetto del presente documento e della cui esistenza e consistenza desideriamo si occupi il Consiglio Comunale. Sarà opportuno, a questo punto, precisare come l’utilizzo dello strumento dei derivati per i Comuni fosse vincolato alle seguenti finalità:
1) ridurre il costo del debito
2) ridurre l’esposizione ai rischi del mercato
3) parità tra ammontare del contratto derivato e valore del debito originario
4) scadenza del piano di ammortamento non posticipata rispetto al contratto originario
5) non prevedere il rimborso delle passività concentrato alla data di scadenza.
Secondo profilo di gravissima irregolarità meritevole di approfondimento adeguato. CONFLITTO ENORME DI INTERESSI Le operazioni di cui si discute sono riservate a soggetti qualificati: cioè, che abbiano i requisiti di competenza specifica per poter aderire all’operazione finanziaria. Nel caso in cui l’ente non disponga al proprio interno delle adeguate conoscenze dei mercati finanziari, deve procedere alla selezione di un advisor, dotato di queste particolari competenze finanziarie (al riguardo si leggano le dichiarazioni della dott.ssa Grazia Cialdella contenute nella delibera n. 327 del 24/10/2001), a mezzo di procedure di evidenza pubblica. Non è revocabile in dubbio che il Comune di Cerignola non disponesse nella struttura in terna delle adeguate e dovute competenze. Ciò si desume chiaramente dalla delibera n. 346 del 2\11\2001, con la quale il Comune si preoccupava di richiedere una consulenza sulla gestione del contratto, al fine di monitorare costantemente l’andamento della operazione stessa. Con cio’ implicitamente riconoscendo la propria inadeguatezza sotto questo profilo. Necessitava, dunque, certamente una consulenza adeguata. Avendo la Unicredit Banca come controparte in questo rapporto contrattuale a chi, sicuramente non poteva essere chiesta una attività di consulenza, se non alla specifica controparte? E, invece, a chi si rivolge il Comune perché funga da advisor, in un contratto del quale è parte? Sì, incredibile, ma vero, il Comune si rivolge alla medesima Unicredit Banca!!! Creando,ovviamente,un conflitto di interessi enorme. LA CERTA PENALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI COMUNALI. Il Comune,non munito di adeguate competenze interne, affidato come consulente alla Sua stessa controparte, è stato economicamente penalizzato in maniera grossolana. Una prima volta all’atto della sottoscrizione del contratto iniziale. La Unicredit Banca inviò al Comune di Cerignola tre diverse proposte,con condizioni e modalità diverse. Il Comune optò per la peggiore e la meno conveniente delle tre soluzioni! Se l’obbiettivo era quello di conseguire risparmi in termini di interessi pagati,perché l’opzione è caduta sul contratto con interessi più elevati,ma con un maggiore up front? Si badi bene. L’up front è un mero anticipo,che viene concesso e poi restituito in sede di regolazione dei flussi. Non è un versamento di cassa;tanto meno un guadagno; meno che mai un regalo di Unicredit. E’ un prestito concesso dall’istituto bancario: è un debito!!! Inoltre, dall’esame della documentazione relativa a questo contratto si costata una divergenza tra le condizioni contrattuali proposte da Unicredit e accettate dal Comune e quello che sono state poi effettivamente praticate. Il tutto a discapito dell’Ente. Si arriva, poi, al 2002, quando con la delibera n. 305 del 25 novembre 2002, utilizzando la consulenza della propria …. controparte ….. si decide di annullare il contratto in corso e di stipularne uno nuovo,a condizioni peggiori. Ancora, nel 2004, si decide di stipulare un altro contratto derivato. L’up front è di 100 mila euro. Il relativo piano di ammortamento presente una clamorosa incongruenza. Invece di procedere,come è ovvio, a scalare, da un debito maggiore ad uno sempre minore, il debito del Comune di Cerignola, dopo due rate, ha un balzo in avanti di un paio di milioni di euro. Arriviamo, infine, al 2006. Con delibera n. 49 del 2\2\2006 il Comune decide di chiudere i contratti. Non vi è traccia dell’intervento del consulente del Comune, Unicredit. Opera il dirigente ff dottor Saracino, che motiva, come si evince dalla suddetta delibera, la proposta di chiusura dei contratti derivati con la situazione negativa per l’ente di 139.514,52 € registrata in data 30/06/2005 e di 178.228,62 € registrata in data 30/12/2005, nonché di un valore negativo del contratto (mark to market) di 1.650.000,00 €, relativi al primo contratto derivato, mentre in merito al secondo contratto derivato si registrava una differenza positiva di 96.640,32 € al 30/06/2005 e 55.117,27 € al 30/12/2005 e un valore positivo del contratto (mark to market) di 170.000,00 €. Lo stesso dottor Saracino nel comunicato stampa sopra citato afferma invece che la decisione di chiudere i contratti derivati fu adottata per evitare situazioni di incertezza finanziaria che avrebbero potuto influire negativamente sulle finanze comunali e anche per profittare di una congiuntura particolarmente favorevole registratasi nella seconda metà dell’anno. Affermazione stramba. Nel comunicato si parla di congiuntura favorevole nella seconda metà dell’anno; i documenti parlano di contratti chiusi nella seconda metà ……..del mese di marzo. Si giovava il Comune di una contingenza favorevole ………futura? Tra l’altro,come detto, il Comune scambiava un flusso fisso con uno variabile. L’Euribor dal 2006 in poi è sceso di tre punti e più. Sarebbe convenuto finanziariamente lasciare aperti i contratti. Anche in questa terzo segmento del rapporto finanziario con l’Unicredit Banca il Comune ci ha rimesso. VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA DELL’ORGANO COLLEGIALE. Alla fattispecie in esame vanno ritenute applicabili le ordinarie regole di competenza previste dal D.L. 6 agosto 2000 n.267. Si applicano l’articola 42, relativo alle competenze del Consiglio Comunale; l’art.48, relativo a quelle della Giunta; l’art. 107, relativo alle competenze dei dirigenti. Il Consiglio Comunale è l’unico soggetto abilitato a valutare l’opportunità e la convenienza di porre vincoli all’utilizzo di risorse economiche future e adottare gli atti che impegnano e vincolano l’utilizzo delle risorse finanziarie per più esercizi. E’ questo esattamente il caso dei contratti derivati, che impegnano le risorse dell’ente locale per molti anni. Doveva, dunque, essere il Consiglio Comunale a decidere di ricorrere o meno a queste specifiche operazioni. Non serve esplicitarlo: mai il Consiglio Comunale è stato investito di queste decisioni!
T a n t o p r e m e s s o si formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera
- l’istituzione di un’apposita Commissione di indagine, composta da tecnici esperti nel settore finanziario, che verifichi, entro il termine massimo di 90 giorni, a far data dal suo insediamento:
Ø la correttezza dell’iter procedurale che ha portato alla stipula e alla chiusura dei contratti derivati (swap);
Ø le modalità adottate per l’esecuzione di detti contratti (scelta dell’istituto di credito partner delle operazioni, nomina del consulente, discrezionalità nella scelta delle varie tipologie contrattuali proposte, individuazione di finalità speculative e uso distorto dei contratti derivati);
Ø la giusta allocazione in bilancio dei netting positivi e/o negativi e degli up front realizzati;
Ø il risultato finale (utile o perdita) dell’intera operazione in derivati.
Al fine di agevolarne i lavori,
s i r a c c o m a n d a
al dirigente del settore finanziario del Comune di Cerignola di predisporre e fornire alla istituenda Commissione di indagine tutta la documentazione inerente le operazioni in derivati (delibere, note informative precontrattuali, contratti, allegati, dettagli semestrali di contabilizzazione dei flussi, lettere di comunicazione dell’andamento del mark to market, relative contabilizzazioni di plus/minusvalenze, comunicazione del numero di conto corrente a cui erano collegate le operazioni e relativi estratti conto di periodo e ogni altro documento utile al caso).
Sarà interessante vedere quanti consiglieri di maggioranza alzeranno la mano a favore dell’istituzione della Commissione o se diversamente riterranno opportuno opporsi. Cerignola aspetta di sapere fino a che punto è alto il loro senso di onestà, legalità e trasparenza.
SICURAMENTE NON VOTERANNO A FAVORE……