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Codice etico degli appalti comunali, a proporlo De Benedictis

Pubblicato 19 Giugno 2012 - 17:40 da Redazione

Giuseppe De Benedictis propone il Codice etico degli appalti comunali. Di seguito premessa e codice.

Il Codice Etico degli Appalti è uno strumento concreto per la buona amministrazione, ma ha anche un valore simbolico, che segna un salto di qualità nella cultura politica del nostro territorio. Il Codice Etico degli appalti del Comune di Cerignola è suddiviso in due parti: la prima, che consta di 8 articoli, affronta gli aspetti legati alle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali di lavori, forniture e servizi, in particolare, il dovere di correttezza, l’obbligo di dichiarare espressamente di non essere vittima di estorsione, la concorrenza, i rapporti con gli uffici comunali, il dovere di segnalazione di anomalie in qualunque fase di svolgimento delle gare o durante l’esecuzione del contratto. La seconda parte, composta da 11 articoli, riguarda invece i doveri ed il comportamento del personale che svolge mansioni e funzioni nell’ambito degli appalti comunali, con l’obiettivo di garantire la correttezza e l’imparzialità della pubblica amministrazione, riprendendo ed integrando a tale scopo il codice ministeriale di comportamento dei pubblici dipendenti. Il Codice, così elaborato è già un punto di riferimento per tante altre amministrazioni, senza alcuna distinzione politica, che intendono rispondere non soltanto ad un dettato normativo, ma soprattutto ad una richiesta che arriva dal basso, da una società che vuole crescere nel rispetto delle regole e delle procedure. Sono sicuro che il nostro potrà divenire un modello da cui prendere spunto per favorire quella necessità di certezza e trasparenza dell’attività burocratica, unita alla lotta sempre più efficace e concreta a qualsiasi tipo di infiltrazione.

CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI

PARTE PRIMA – CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI DI LAVORI

1. Ambito di applicazione 

1. Questo codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d’appalto ed ai contratti di lavori del Comune di Cerignola.

2. Esso interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d’appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.

3. Esso costituisce inoltre parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune di Cerignola e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d’appalto comunali di lavori.

2. Dovere di correttezza

1. L’azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Cerignola e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.

3. Concorrenza

1. La ditta che partecipa a gare d’appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990.

2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l’impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

– la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione dell’appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l’aggiudicazione dell’appalto;

– tacendo l’esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;

– un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell’offerta;

– l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all’appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. La ditta non si avvale dell’esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, né si avvale dell’esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l’andamento delle gare d’appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare a gare d’appalto di lavori, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell’ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Cerignola.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore.

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Dovere di segnalazione

1. La ditta segnala al Comune di Cerignola qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

7. Mancata accettazione

1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l’esclusione dalla gara.

8. Violazioni del codice etico

1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d’appalto comporterà l’esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l’annullamento dell’aggiudicazione.

2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa della ditta.

3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l’esclusione dalle gare indette dal Comune di Cerignola per tre anni.

PARTE SECONDA CODICE ETICO DEL DIPENDENTE NEGLI APPALTI COMUNALI

1. Ambito di applicazione

1. Questo codice regola i comportamenti che vengono posti in essere in occasione di ogni fase dei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune di Cerignola, compresa l’esecuzione ed il collaudo. Esso fa riferimento al Codice emanato dal Ministro della Funzione Pubblica con Decreto 28 novembre 2000, del quale costituisce integrazione specificamente mirata all’attività contrattuale.

2. Esso interessa tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell’ambito dell’organizzazione comunale intervengono nei suddetti procedimenti.

2. Imparzialità

1. Il dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune di Cerignola. Perciò si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri.

2. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di proprie attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.

3. Riservatezza

1. Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso.

2. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima dell’aggiudicazione.

4. Indipendenza

1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

2. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all’immagine del Comune di Cerignola.

3. Il dipendente comunica al dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività negoziale dell’ufficio.

5. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.

2. Il dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di dubbio, sull’astensione decide il dirigente.

6. Regali ed altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali od altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti comunali.

2. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni d’ufficio.

7. Attività collaterali

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione comunale retribuzioni o altre prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali.

8. Contratti con appaltatori

1. Il dipendente non conclude, per conto del Comune di Cerignola, contratti d’appalto con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente.

2. Nel caso in cui il Comune di Cerignola concluda contratti di appalto con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto per conto del Comune di Cerignola, ne informa per iscritto il dirigente.

9. Esecuzione del contratto

1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.

2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l’immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e l’attività deve comunque rispettare rigorosamente l’ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

10. Doveri del dirigente

1. Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti.

2. Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare.

3. Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall’amministrazione comunale, da autorità amministrative o dall’autorità giudiziaria.

11. Inosservanza

1. La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari nei modi previsti dai regolamenti comunali.

2. L’inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all’assegnazione degli incarichi e alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici.

 

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Vanghtidd dice

    19 Giugno 2012 alle 19:55

    Non ci sono piu le mezze stagioni, Venezia è bella ma non ci abiterei,quando fa caldo bisogna bere molto, si stava meglio prima quando si stava peggio… A bENEDDICTIS L’ACQUA CALDA L’HANNO GIA’ SCOPERTA!!! lE LEGGI CI SONO Bisogna farle solo rispettare….e controllare!

  2. Vanghtidd dice

    19 Giugno 2012 alle 19:58

    ….. A CASA ..Anche tu se questo è quello che hai proposto in tre anni!!!!Siamo veramente contenti!!

  3. senti chi parla dice

    19 Giugno 2012 alle 20:57

    ma sbaglio o ti vuoi fare publisytà consigliere?

  4. domandatore di domande dice

    19 Giugno 2012 alle 21:09

    Ma questo dove sta durante i consigli? Ci va? Ci delizia solo con queste perle sublimi?

  5. giovanni dice

    20 Giugno 2012 alle 00:50

    giuseppe ma vuoi proporre questa cosa con quei compagni di banco che hai? sei un bravo ragazzo, se ne esci fuori adesso forse in futuro avrai possibilita’ di ripresentarti ma piu’ continui a stare con quella gente e piu’ perdi i punti.

  6. Quando ce vo' ce vo' dice

    20 Giugno 2012 alle 07:55

    Ma quiss la zet la t n?

  7. mario dice

    20 Giugno 2012 alle 12:26

    Caro Giuseppe, così vuoi rompere le uva nel paniere a Giannatempo e compagni del 3° piano.
    Evidentemente non sei stato accontentato per quanto riguarda quel settore.

    Ritirati che sei della stessa pasta.
    state solo confezionando figure di m….

    a propositi, Ma il Grande assessore e vice sind. Ruocco che fine ha fatto.
    E’ il caso più vergognoso di questa amministrazione.

  8. Vincenzo Mansi dice

    20 Giugno 2012 alle 14:48

    Sinceramente non conosco di persona Giuseppe De Benedictis. L’argomento da lui affrontato, nella fattispecie con questo “codice”, è fra i più chiacchierati in assoluto… soprattutto per le azioni fatte dal partito a cui appartiene!! Quindi trovo controproducente questa uscita… anche perchè come già detto da altri in questa pagina, le leggi che regolano gli appalti pubblici esistono, è il farle rispettare che bisogna mettere in atto (obbligatoriamente direi, se no con il MP LaCicogna sempre in campana e pronto a denunciare, si va nel penale). Ma comunque onore a Giuseppe che è uno dei pochi giovani che si occupano di politica in questa città. Spero che i suoi buoni propositi non vengano disattesi dai suoi compagni di partito (anche se il rischio di delusioni è molto ALTO!!

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