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    Cerignola e lo scioglimento: motivi del provvedimento e sviluppi futuri

    Le tappe e i motivi dietro la decisione del CdM per comprendere come potrebbe evolversi il "caso Cerignola"

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    Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Cerignola ha destato molto clamore non solo per la gravità delle azioni contestate – e cioè che un ente pubblico agisse non nell’interesse della collettività – sia per la durezza del provvedimento stesso. Proprio l’ex-sindaco Franco Metta, nella concitazione dei giorni immediatamente successivi allo scioglimento aveva dichiarato: «Mi hanno fatto fuori scegliendo una modalità per cui non potessi difendermi». E ancora, riguardo al contenuto della relazione prefettizia, aveva definito «amenità» alcuni rilievi contenuti nel documento, facendo chiaro riferimento ad episodi che lo vedevano direttamente coinvolto. E nella comunità cittadina, se c’è chi arriva ad avvallare la tesi del complotto, sono in diversi ad avere dubbi sul provvedimento, o quantomeno sulle modalità in cui si è esplicato. Dubbi che meritano di essere sottolineati, ma soprattutto chiariti. Proviamo dunque a fare luce, da un punto di vista giuridico, su quelli che sono stati i passaggi che hanno portato a questa decisione cercando di capire quali possono essere gli sviluppi futuri della vicenda.

    PERCHE’ È STATA INVIATA LA COMMISSIONE? Il “caso Cerignola” prende il via il 9 gennaio 2019 quando si insedia in Comune una commissione d’indagine inviata dal Prefetto di Foggia ai sensi dell’art.143 TUEL (Testo Unico Enti Locali) che gli attribuisce poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno. Ma cosa ha cercato la commissione e perché si è arrivati alla decisione di inviarla nel centro ofantino? Questo genere di accertamento può essere avviato nel momento in cui ci siano seri dubbi circa la possibilità che in un Comune ci possano essere delle forme di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata. Dubbi risultanti anche dalle informative della polizia giudiziaria. La commissione per sei mesi ha quindi analizzato tutti gli atti amministrativi prodotti dall’ente per valutare la sussistenza di «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori» ovvero «forme di condizionamento degli stessi». Ed è qui che si sviluppa uno dei punti critici della questione.

    CONDIZIONAMENTI, ANCHE SENZA REATO Perché si possa avviare un’indagine del genere, ed eventualmente procedere allo scioglimento, non è necessario che vengano ravvisati sintomi di reato, ma sono sufficienti elementi idonei a constatare che l’organo politico o amministrativo nelle sue decisioni sia stato condizionato dalla criminalità organizzata al punto tale da alterarne la libera determinazione e non assicurare il regolare svolgimento dei servizi pubblici. Sul versante penale spetterà poi alla Procura di Foggia ed alla DDA di Bari – rese edotte del contenuto della relazione stipulata dalla commissione nel corso del “Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” tenutosi il 19 luglio – fare le proprie riflessioni ed eventuali indagini per valutare la sussistenza di un reato. Tali elementi rilevanti, come si legge nella relazione stilata dal Ministro dell’interno sulla base delle comunicazioni prefettizie, si concretizzano di un «favor (nei confronti di famiglie mafiose, ndr) nell’acquisizione di pubbliche commesse, negli affidamenti del patrimonio comunale o nell’esercizio di attività commerciali». Nella relazione si fa poi riferimento a come questo favor sia connesso ad una «complessa rete di amicizie, frequentazioni e cointeressenze tra amministratori comunali, dipendenti dell’ente locale e soggetti appartenenti malavitose». Quello delle relazioni interpersonali è stato l’indice più contestato da Franco Metta – al quale si fa riferimento all’interno del documento per alcuni episodi specifici – in quanto non immediatamente riconducibili ad una connivenza tra amministrazione e clan. Tuttavia bisogna tenere ben presente che questi elementi non costituiscono il corpo principale della motivazione che ha portato poi allo scioglimento del Comune – costituito, lo ricordiamo, dal favor nel settore degli appalti – e che dal punto di vista giuridico (per quanto, a onor del vero, anche tra gli addetti ai lavori vi sia un dibattito in merito) siano comunque pienamente validi nella dimostrazione di quel condizionamento dell’ente che prescinde dalla rilevanza penale degli eventi che vengono riportati nelle informative.

    COMMISSARIAMENTO, TAR E INCANDIDABILITA’Il 14 ottobre gli organi dell’ente comunale sono stati sospesi per 60 giorni dal Prefetto di Foggia – potere anche questo attribuitogli dall’art.143 TUEL “quando ricorrono motivi di urgente necessità” – in attesa del Decreto del Presidente della Repubblica che determinerà l’effettività dello scioglimento. Contestualmente si è insediata una nuova commissione che per 18 mesi, prorogabili per altri 6 in un totale di massimo 24 mesi, si occuperà della gestione straordinaria dell’ente rivestendo tutte le funzioni attribuite al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio e adottando, nel rispetto della relazione del Prefetto, tutti gli atti necessari a rimuovere le situazioni di illegalità riscontrate nell’ente. Poi si potrà andare ad elezioni. Quale sorte invece per gli amministratori e consiglieri uscenti? Sempre l’art.143 TUEL prevede che, se dalla relazione emerge una responsabilità diretta di singoli amministratori, nei confronti di questi possono essere emessi decreti penali per i quali «non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso». Gli amministratori coinvolti potranno tutelarsi ricorrendo contro il provvedimento amministrativo presso il TAR Lazio. Franco Metta ad esempio ha già reso noto che adirà la via del ricorso. Per i casi di scioglimento verificatisi nella provincia di Foggia (Monte Sant’Angelo nel 2015 e Mattinata nel 2018, ndr) il giudice amministrativo ha per ora sempre confermato il provvedimento. Per le vicende di Monte Sant’Angelo è arrivata anche la conferma in ultimo istanza presso il Consiglio di Stato nel 2018, mentre per Mattinata nel giugno 2019 lo scioglimento è stato confermato in primo grado. Non bisogna però scordare che a livello nazionale, sebbene la maggioranza dei provvedimenti sia stata confermata, ci sono stati pochi ma significativi casi in cui l’istanza di ricorso è stata accolta. E’ accaduto a Bordighera (2013), Amantea (2010) e Ventimiglia (2016), senza dimenticare il caso di Bagaldi (2014) dove il provvedimento di scioglimento è stato annullato in primo grado ma ripristinato in ultima istanza.

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