More

    HomeEvidenza#iorestoacasa | Cosa si può fare e cosa non si può fare

    #iorestoacasa | Cosa si può fare e cosa non si può fare

    Pubblicato il

    Con l’ultimo decreto (#iorestoacasa) che disegna l’Italia “zona protetta” ecco cosa si può e non si può fare da qui al 3 aprile prossimo. Innanzitutto evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Evitare poi tutti gli spostamenti che non sono un motivo di necessità.

    Decreto coronavirus, cosa fare fino al 3 aprile

    Bene ricordare che ogni spostamento non giustificato sarà limitato e sono stati disposti controlli da parte delle forze dell’ordine. Nessuna limitazione sarà adottata per chi deve andare a lavorare o per situazioni di necessità come per fare la spesa. Evitare quindi di fare veri e propri assalti ai supermercati che resteranno aperti seppure con limitazioni per far rispettare le distanze di sicurezza. Non è prevista una limitazione dei trasporti pubblici. Sono sospesi eventi o manifestazioni organizzate. Limitazioni sono applicate anche ai luoghi di culto. Si potranno celebrare messe solo se sarà possibile far rispettare le distanze di sicurezza. Cambiano gli orari dei bar che aprono alle 6 del mattino e chiudono alle 18,00. Nessun ristorante sarà aperto dopo le 18,00. Limitazioni anche per i centri commerciali e supermercati che saranno tenuti a far rispettare le distanze ritenute di sicurezza per evitare la propagazione dell’epidemia di coronavirus. La sospensione delle scuole già adottata nel precedente decreto, è estesa fino al 3 aprile in tutta Italia, per gli istituti di ogni ordine e grado e per le università.

    LE MISURE PREVISTE
    • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
    • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
    • divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
    • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
    • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);
    • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
    • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
    • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
    • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera
    • Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
    • sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    • sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d);
    • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
    • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
    • sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonchè del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
    • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
    • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
    • sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    IN SINTESI

    Lavoro e necessità

    I cittadini su tutto il territorio nazionale possono muoversi solo per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute”. Non si ferma la circolazione delle merci né il trasporto pubblico. E’ possibile andare a fare la spesa. Chi si sposta sul territorio può autocertificare le ragioni per cui lo fa ma per chi trasgredisce o dichiara il falso sono previste sanzioni che vanno fino all’arresto.

    Stop assembramenti

    E’ la novità annunciata da Conte, non prevista fino a ieri neanche nelle zone “arancioni”: basta feste e raduni, sono vietati ovunque assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

    Febbre e quarantena

    Chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi centigradi, è “fortemente raccomandato” di restare a casa e contattare il proprio medico. Il divieto di muoversi è “assoluto” per chi sia stato messo in quarantena o sia positivo al virus.

    Calcio: fermo il campionato, non le coppe

    Si fermano tutti gli sport, incluso il campionato di calcio, ma possono tenersi a porte chiuse competizioni internazionali. Gli atleti professionisti e olimpici possono allenarsi.

    Sport: palestre no, parchi sì

    Sono chiuse le palestre  ma si può fare sport all’aria aperta rispettando la distanza di un metro. Chiuse piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali e ricreativi.

    Chiusi gli impianti da sci

    Piste chiuse in tutta Italia.

    Ferie e congedi

    Si “raccomanda” ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di ferie e congedi. Sono invece sospesi i congedi dei medici. E’ applicabile il lavoro agile anche in assenza di accordi aziendali.

    Stop svaghi

    Sospese tutte le manifestazioni e gli eventi: fermi i cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche. Chiusi musei e siti archeologici.

    Bar e negozi

    Bar e ristoranti possono aprire solo dalle 6 alle 18 con obbligo di garantire la distanza di almeno un metro, pena la sospensione dell’attività. La regola della distanza vale per tutti i negozi che possono stare aperti ma se sono all’interno dei centri commerciali chiudono nei weekend. Nessun fermo per alimentari, farmacie e parafarmacie.

    Ferme scuole e esami patente

    Scuole e università restano chiuse fino al 3 aprile. Stop a tutti i concorsi, tranne quelli per titoli o per via telematica, si fermano anche gli esami per la patente. Unica eccezione i concorsi per i medici.

    Le chiese

    I luoghi di culto possono aprire solo se in grado di garantire la distanza di almeno un metro: sospese le cerimonie civili e religiose, inclusi i funerali.

    Ultimora

    “Vito Losciale and Friends”, show cooking con undici chef a Cerignola il 23 aprile

    Undici chef ai fornelli si alterneranno in uno show cooking con l’obiettivo di promuovere...

    A Cerignola la finale regionale dei campionati studenteschi di Scacchi

    La ASD Cerignola scacchi ha organizzato a Cerignola la finale regionale dei campionati sportivi...

    Rubavano cinque auto a settimana portandole a Cerignola per cannibalizzarle: tre arresti ad Andria

    Vivevano dal tramonto all'alba per rubare auto che dai comuni del nord Barese venivano...

    Non piacciono alcuni assessori: cosa si muove a Palazzo?

    Il futuro dell'amministrazione Bonito passa attraverso le numerose richieste di rimozione/azzeramento di assessori in...

    Nove titoli regionali a Bari per l’Asd Skating Cerignola

    Nel weekend del 13 e 14 aprile, presso il Palazzetto Capocasale di Bari, si...

    Cerignola, vandalizzata la fontana del Parco “Baden Powell”: marmi divelti e gettati in acqua

    Interi pezzi di marmo spaccati, divelti e gettati in acqua: è quanto accaduto nei...

    Altro su lanotiziaweb.it

    “Vito Losciale and Friends”, show cooking con undici chef a Cerignola il 23 aprile

    Undici chef ai fornelli si alterneranno in uno show cooking con l’obiettivo di promuovere...

    A Cerignola la finale regionale dei campionati studenteschi di Scacchi

    La ASD Cerignola scacchi ha organizzato a Cerignola la finale regionale dei campionati sportivi...

    Rubavano cinque auto a settimana portandole a Cerignola per cannibalizzarle: tre arresti ad Andria

    Vivevano dal tramonto all'alba per rubare auto che dai comuni del nord Barese venivano...