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    Covid-19, le misure urgenti: niente accesso ai parchi, attività motoria vicino casa

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    Con ordinanza emessa dal Ministero della Sanità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 73 del 20/03/2020 nella tarda serata di ieri, sono state emesse ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate sull’intero territorio nazionale. Detta ordinanza introduce, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
    a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
    b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
    c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
    d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
    Le disposizioni contenute nella predetta ordinanza sono già in vigore dalla data odierna e lo saranno fino al 25 marzo 2020 (come da ordinanza emessa dal Ministero della Salute pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 73 del 20/03/2020 che si allega in formato pdf).

    Per meri fini di utilità sociale, si evidenzia a coloro che, per svariati motivi, non siano venuti a conoscenza e lo si ricorda a coloro che, pur venendone a conoscenza, l’abbiano già dimenticato, che i motivi tassativamente indicati per gli spostamenti sono solo ed esclusivamente i seguenti: 1) comprovate esigenze lavorative; 2) situazioni di necessità; 3) motivi di salute; 4) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

    Nazareno Scalzo
    Avv. Nazareno Scalzo

    Lo spostamento dalla propria abitazione, non rientrante nei suddetti quattro casi o la falsa dichiarazione del motivo dello spostamento, comporta, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, una denuncia alla Procura della Repubblica con l’apertura di un procedimento penale a carico del soggetto contravventore. L’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Si ricorda a tale proposito che tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

    Giova evidenziare che la violazione di cui all’art. 650 del codice penale costituisce reato, e pur essendo una contravvenzione, non è assolutamente da confondere con la sanzione amministrativa per violazione alle norme del codice della strada (tipo il mancato uso delle cinture di sicurezza, divieto di sosta ecc. ecc.), impropriamente ed erroneamente chiamata nel linguaggio comune “multa”. In questi giorni stanno giungendo notizie di migliaia di persone denunciate dalle forze dell’ordine per spostamenti non giustificati; forze dell’ordine che, con i loro controlli (alla pari dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari), stanno contribuendo, in prima linea, all’encomiabile contenimento del contagio nell’interesse della collettività. Tutti noi, con un po’ di sacrificio, possiamo contribuire al contenimento del contagio affidandoci ad una regola non scritta ossia quella del buon senso evitando quanto più possibile gli spostamenti e/o contenerli nelle sole quattro fattispecie previste dal Governo.

    Articolo a cura dell’Avv. Nazareno Scalzo

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