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    Cartagena prova a soffiare il posto a Moccia. Per il TAR il ricorso è inammissibile

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    E’ inammissibile il ricorso proposto dalla candidata Maria Grazia Cartagena contro l’Ufficio Elettorale e Marcello Moccia «per l’annullamento in parte qua, del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Cerignola del 13 novembre 2021, redatto a seguito delle operazioni elettorali svoltesi il 3 e 4 ottobre 2021, per il primo turno, e il 17 e 18 ottobre 2021 per il turno di ballottaggio».

    La Terza sezione del TAR Puglia, presieduta da Orazio Ciliberti, si è espressa, dichiarando inammissibile il ricorso della Cartagena – candidata a sostegno di Antonio Giannatempo -, difesa dall’avvocato Paola Metta. «La ricorrente Maria Grazia Cartagena – si legge in sentenza -, nella duplice qualità di elettrice, iscritta nelle liste elettorali del Comune di Cerignola e di candidata nella lista “Per Giannatempo Sindaco”, invocava l’annullamento, previo riconteggio delle schede elettorali, del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Cerignola, nella parte in cui venivano assegnati n. 3 seggi alle liste della coalizione collegate al candidato Tommaso Sgarro e n. 2 seggi alle liste della coalizione collegate al candidato Antonio Giannatempo. In conseguenza dell’annullamento dell’atto impugnato, l’interessata chiedeva dichiararsi decaduto il consigliere controinteressato Marcello Moccia e proclamarsi la propria elezione a consigliere della lista “Per Giannatempo Sindaco”».

    «I motivi di ricorso – secondo quanto è venuto fuori dalla camera di consiglio del 13 gennaio 2022 – appaiono privi del carattere di specificità e viceversa muniti di finalità essenzialmente esplorativa, essendo ciò finalizzati al riconteggio delle schede elettorali di tutte le sezioni indicate, senza la doverosa specificazione della natura dei vizi dedotti e del numero delle schede contestate. A tal proposito, va rimarcato come il primo motivo di doglianza indica una serie di “criticità” che si sarebbero verificate in alcune sezioni ivi menzionate, senza tuttavia precisare il tipo di criticità, se non un’asserita discrasia tra alcune parti dei verbali relativamente alle stesse sezioni. Per quanto concerne il secondo motivo di gravame, non è parimenti specificato come i non meglio chiariti errori nei conteggi e le contraddizioni dei verbali delle sezioni contestate possano portare ad un cambiamento nell’assegnazione dei seggi. A ciò si aggiunga che un maggiore grado di specificazione (comunque non sufficiente a superare il quid minimum richiesto dalla citata giurisprudenza amministrativa) si realizza unicamente con la memoria depositata da parte ricorrente in data 28.12.2021, ma non notificata». Ma non è tutto, poiché anche per quest’ultima memoria «le affermazioni contenute scontano il medesimo deficit di specificità».

    Dalle criticità al numero dei voti. «Si rileva l’evidente discrasia e contraddizione di censure tra la circostanza della differenza di cifre elettorali e la richiesta formulata dalla Cartagena di ricorreggere complessivamente gli esiti delle elezioni in tutte le sezioni indicate dalla medesima ricorrente. Tutte le suddette circostanze depongono nel senso che il presente ricorso elettorale sia stato utilizzato dalla Cartagena per addivenire ad una inammissibile richiesta di generale riesame delle operazioni di scrutinio. Invero, come evidenziato dalla citata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 32/2014, il ricorso in esame punta chiaramente a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa, potendosi la finalità strumentale del presente gravame agevolmente desumere sulla base di elementi oggettivi, quali la dimensione quantitativa notevole delle schede contestate, il numero cospicuo delle sezioni elettorali interessate in rapporto al numero degli elettori coinvolti nella tornata sottoposta al vaglio giurisdizionale. In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso».

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